Azione Positiva
(art. 42 D. Lgs. 198/2006):
Misura preferenziale volta
alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità al fine di favorire l'occupazione femminile e realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro - compensano gli svantaggi
derivanti dalle discriminazioni sostanziali esistenti.
Tipologie:
risarcitorie
: risolvere le discriminazioni
femminili nel mercato del lavoro (es. eliminare le disparità nella formazione,
nell'accesso al lavoro, ecc.).
promozionali:
favorire il superamento di posizioni di svantaggio delle donne nel mercato del
lavoro (es. favorire diversificazione delle scelte formative e professionali,
favorire imprenditoria femminile, favorire la conciliazione dei tempi, ecc.).
PA e PO:
D.Lgs. 165/2001: Art. 1,
Art. 7, Art. 33, Art. 35, Art. 57.
Piani di Azione Positive
Triennali:
Piani tendenti ad
assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne
attengono le pari opportunità
tra lavoratori e lavoratrici dell'ente pubblico cui vengono applicati (versante
interno e NON ESTERNO).
Riferimento normativo:
Art. 48 D. Lgs. 198/2006.
Obbligatori per:
Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, Province, Comuni, Enti pubblici non
economici nazionali, locali e regionali.
Finalità:
assicurare la rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne.
promuovere l'inserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono
sottorappresentate
favorendo il
riequilibrio della presenza femminile
nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi
non inferiori a due terzi.
Natura giuridica:
Atti di alta
amministrazione articolati in atti di gestione.
Titolati alla
predisposizione:
- Decisore politico (Sindaco)
- Dirigente del personale.
Contenuti:
-
strategici
: impongono un cambiamento
immediato, effettivo e percepibile.
-
Simbolici:
favoriscono il superamento di condizioni di segregazione orizzontale, verticale
e mista.
-
di sensibilizzazione:
prevedono attività formative e informative in materia di PO.
Fattori necessari:
Finalità, tempi di
attuazione, risorse umane coinvolte, fonti di finanziamento, monitoraggio e
valutazione.
Esemplificazioni:
Costituzione del CPO,
azioni di sensibilizzazione informative e formative dei dipendenti in materia
di PO, analisi interna sulla condizione occupazionale dei dipendenti con
attenzione alle PO, aggiornamento del personale al rientro per assenza
prolungata, azioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, verifica dei
criteri per l'individuazione delle responsabilità con obiettivo del
riequilibrio della presenza femminile ai vari livelli, diffusione del
telelavoro, attività di comunicazione interna con attenzione alla cultura di
genere, analisi retributive in un'ottica di parità salariale, attivazione di un
bilancio di genere, ecc.
sono solo alcune delle azioni realizzabili e vanno declinate
con riferimento specifico alla realtà analizzata.
Iter di consultazioni:
Vanno sentiti per l'espressione di un parere (comunque
non vincolante):
- RSU, RSA
o in mancanza le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e
dell'area di interesse
- CPO
eventuale previsto e costituito
- le Consigliere/i di
parità territorialmente competenti
Scadenze:
Hanno durata triennale a
partire dal 30 giugno 2001.
Possibili finanziamenti
esterni:
Rimborso totale o parziale
degli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione delle azioni positive del
PAP triennale che rientrano nel programma obiettivo annuale per il
finanziamento dei progetti di azioni positive (art. 44 D. Lgs. 198/2006)
non tutto il piano ma solo
alcune azioni.
Sanzioni:
Blocco delle assunzioni di nuovo personale compreso quello appartenente alle categorie protette
(art. 48 D. Lgs. 198/2006 - Art. 6 Comma 6 D. Lgs. 165/2001).
Chi applica la sanzione:
Chiunque sia titolare di
una posizione giuridica soggettiva in relazione all'effettuazione da parte
delle singole Pubbliche Amministrazioni della procedura assuntiva
- Consigliere/i di parità
territorialmente competenti (parere del Collegio Istruttorio del Comitato
Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel lavoro - 12/09/2005 Prot.
15/0015606).